La Legge di Bilancio 2026 introduce alcune modifiche rilevanti in materia di tutela della genitorialità, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno ai lavoratori con figli e, al tempo stesso, rendere più flessibile la gestione dei rapporti di lavoro per le aziende. Le novità interessano in particolare il congedo parentale, la malattia del figlio e i contratti di sostituzione per maternità, ambiti che richiedono un attento aggiornamento delle prassi aziendali e delle procedure HR.

Di seguito analizziamo i principali interventi normativi, con un focus sugli impatti operativi per i datori di lavoro.

Congedo parentale: estensione del limite di età del figlio

Una delle modifiche più significative riguarda l’ampliamento dell’età del figlio entro cui è possibile fruire del congedo parentale. Il nuovo limite passa da 12 a 14 anni.

Dal punto di vista aziendale, questa estensione comporta una maggiore probabilità di richieste di congedo parentale anche in fasi più avanzate del percorso scolastico del figlio. È quindi opportuno che le funzioni HR aggiornino le informative interne e siano preparate a gestire richieste che, fino a oggi, non rientravano nel perimetro applicativo.

Il congedo parentale (o congedo facoltativo), della durata cumulativa per i due genitori di 11 mesi, non varia nel trattamento economico: per i nuovi nati all’80% per i primi 3 mesi, al 30% nei mesi successivi. Per i nati fino al 2022, tutti i mesi al 30%.

Malattia del bambino: aumentano i giorni di assenza giustificata

Interventi rilevanti riguardano anche la disciplina della malattia del figlio. La Legge di Bilancio innalza da 8 a 14 anni l’età del bambino entro la quale i genitori possono assentarsi dal lavoro per assisterlo in caso di malattia.

Non solo: per la fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni aumentano anche i giorni di assenza fruibili, che passano da 5 a 10 per ciascun genitore.

È importante sottolineare che il trattamento normativo rimane invariato. Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite, ma continuano a essere coperte da contribuzione figurativa. Per i datori di lavoro questo significa confermare l’attuale gestione amministrativa, ma con un possibile incremento delle assenze giustificate da questa causale.

Contratto di sostituzione per maternità: introdotto l’affiancamento

Sul fronte dell’organizzazione del lavoro, una novità di particolare interesse riguarda i contratti di sostituzione per maternità. La normativa consente ora di prolungare il contratto di sostituzione anche oltre il rientro effettivo della lavoratrice assente, e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Questa misura offre alle aziende una maggiore flessibilità nella fase di rientro dalla maternità, consentendo una gestione più graduale del passaggio di consegne e un migliore affiancamento tra la lavoratrice rientrante e il personale assunto in sostituzione.

Esonero contributivo per sostituzione maternità

Per le aziende con meno di 20 dipendenti è confermata una misura di particolare rilevanza economica. In caso di assunzione di un lavoratore in sostituzione di una dipendente in maternità, è possibile beneficiare di un esonero contributivo pari al 50% dei contributi dovuti per il lavoratore sostituto.

Si tratta di un’opportunità che può ridurre in modo significativo il costo del lavoro e che merita un’attenta valutazione in fase di pianificazione delle sostituzioni.

Nel complesso, le modifiche introdotte rafforzano le tutele per i genitori lavoratori e richiedono alle aziende un aggiornamento delle procedure interne, dei regolamenti aziendali e delle comunicazioni ai dipendenti. Per i datori di lavoro e le funzioni HR diventa centrale il ruolo della consulenza del lavoro, sia per una corretta applicazione delle nuove regole, sia per cogliere le opportunità offerte dalle misure di incentivo e flessibilità organizzativa. Un’attenta gestione di questi istituti consente non solo di garantire la conformità normativa, ma anche di migliorare il clima aziendale e il work-life balance dei dipendenti, con benefici indiretti in termini di produttività e retention.

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