La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha introdotto una novità rilevante per tutelare il datore di lavoro a seguito di un’assenza prolungata e ingiustificata del lavoratore.

La norma mira a riequilibrare questo meccanismo, offrendo al datore di lavoro una procedura chiara per gestire tali situazioni e qualificare correttamente la cessazione del rapporto.

In cosa consiste la norma

La legge prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal CCNL applicato (oppure, in assenza di una previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni), il datore di lavoro possa considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore.
Questa interpretazione è ammessa anche in assenza della comunicazione telematica di dimissioni, normalmente necessaria per la validità del recesso.

Come si calcolano i 15 giorni:

  • il giorno di inizio dell’assenza non deve essere considerato;
  • il periodo si considera concluso allo spirare dell’ultimo istante dell’ultimo giorno utile.

Cosa succede se l’azienda non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro?

La norma distingue in modo netto il caso in cui il lavoratore interrompa la prestazione perché l’azienda non rispetta le norme in materia di salute e sicurezza.
In questa ipotesi, l’assenza non può essere considerata ingiustificata, ma viene ricondotta alle dimissioni per giusta causa, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Qual è la procedura corretta per il datore di lavoro

Quando ricorrono i presupposti per qualificare l’assenza ingiustificata come dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro deve seguire un iter preciso:

  1. Invio della comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) mediante PEC, indicando l’assenza ingiustificata e la volontà di considerare il rapporto risolto (scarica il template del modulo per la comunicazione all’ITL qui).
  2. Comunicazione Unilav di cessazione, che non potrà essere trasmessa in data antecedente alla comunicazione effettuata all’ITL.

Una volta ricevuta la comunicazione della cessazione per fatti concludenti, l’Ispettorato può avviare un’attività di verifica.
In particolare, ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della PEC per effettuare controlli; può contattare il lavoratore, nonché colleghi o altre figure presenti in azienda, per verificare che la persona non si sia effettivamente più presentata sul luogo di lavoro; deve accertare se il lavoratore fosse nella concreta impossibilità di comunicare l’assenza per causa di forza maggiore.

Resta fermo che l’onere della prova è a carico del lavoratore: è lui che deve dimostrare di non aver potuto avvisare il datore di lavoro.

Conseguenze delle dimissioni per fatti concludenti

Quando la risoluzione del rapporto avviene sulla base della norma, si applicano i seguenti effetti:

  • Esclusione dall’obbligo di versare il ticket NASpI, poiché non si tratta di licenziamento.
  • Facoltà per il datore di lavoro di trattenere l’indennità di mancato preavviso, in quanto le dimissioni senza preavviso comportano tale obbligo a carico del lavoratore.
  • Nessuna retribuzione dovuta per i giorni di assenza ingiustificata.
  • Impossibilità per il lavoratore di accedere alla NASpI, mancando un atto datoriale di licenziamento.
  • Non computabilità del rapporto cessato ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale o del diritto di precedenza.

Quella delle dimissioni di fatto è una casistica delicata da gestire, che richiede rigore nell’affrontare tutti i passaggi. Se hai bisogno di un supporto esperto, il nostro studio di consulenza può affiancarti in questa e in altre situazioni di gestione dei contenziosi.

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