Con la Legge di Bilancio 2026 e il successivo Decreto Lavoro del 1° maggio 2026, il legislatore ha impresso una spinta decisa verso il rafforzamento del secondo pilastro previdenziale. L’obiettivo dichiarato è favorire la costruzione di pensioni integrative in un sistema caratterizzato da carriere sempre più frammentate e da una previdenza pubblica futura strutturalmente meno generosa. Per i datori di lavoro e i responsabili HR, questo si traduce in una serie di adempimenti concreti da gestire già a partire dai prossimi mesi.
La finestra straordinaria per il TFR del primo semestre 2026
Il Decreto Lavoro ha introdotto una facoltà straordinaria e temporanea: i lavoratori possono conferire a un fondo pensione le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026, anche senza il consenso del datore di lavoro. Si tratta di una deroga circoscritta alla disciplina ordinaria, che in via generale subordina il trasferimento del TFR già maturato all’accordo datoriale.
In pratica, un lavoratore che decida di aderire alla previdenza complementare nel corso del 2026 potrà, con una manifestazione di volontà distinta dall’adesione ordinaria, conferire al fondo anche le quote maturate dal 1° gennaio 2026 fino alla data di adesione. Il TFR maturato prima del 1° gennaio 2026 rimane escluso da questo meccanismo: per quel periodo continuano ad applicarsi le regole ordinarie e il consenso datoriale resta necessario.
L’adesione automatica per i neoassunti: dal 1° luglio 2026
Un’altra novità importante, che cammina nella stessa direzione, è che dal 1° luglio 2026 entra in vigore il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori neoassunti nel settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici). Il principio si inverte rispetto al passato: l’adesione diventa la regola, la rinuncia l’eccezione.
Il funzionamento è il seguente: il lavoratore viene automaticamente iscritto alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda. Se è presente più di un fondo, l’iscrizione avviene verso quello con il maggior numero di iscritti; in assenza di accordi collettivi, i contributi verranno versati al fondo Cometa. Il silenzio del lavoratore per 60 giorni dall’assunzione equivale a conferma dell’adesione, che a quel punto diventa irrevocabile: non è più possibile tornare alla destinazione del TFR in azienda. Chi intende rinunciare deve farlo espressamente entro i 60 giorni.
Con l’adesione automatica confluiscono al fondo non solo il TFR maturando, ma anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e quella del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi.
La riforma riduce da sei mesi a 60 giorni il termine entro cui il neoassunto deve esprimere la propria scelta sulla destinazione del TFR. Questo accorcia significativamente la finestra operativa e rende ancora più importante che il lavoratore riceva l’informativa corretta e tempestiva già al momento dell’assunzione.
Le nuove soglie per il versamento al Fondo di Tesoreria INPS
Sul fronte dimensionale, la Legge di Bilancio ha esteso l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS anche ai datori di lavoro che superano la soglia dei 50 dipendenti successivamente all’avvio dell’attività, colmando così un vuoto normativo che escludeva queste aziende dall’obbligo pur avendo ormai dimensioni rilevanti. In via transitoria, per il biennio 2026–2027 la soglia è fissata a 60 dipendenti, con progressiva riduzione a 40 entro il 2032.
Cosa devono fare concretamente i datori di lavoro
La riforma genera obblighi operativi precisi in capo al datore di lavoro.
Sul piano informativo, è necessario aggiornare l’informativa consegnata ai lavoratori, evidenziando la possibilità di conferire le quote maturate nel primo semestre 2026 e illustrando le nuove regole sull’adesione automatica. Per i neoassunti dal 1° luglio, l’informativa deve essere consegnata all’atto dell’assunzione, dato il termine ridotto a 60 giorni.
Sul piano della raccolta del consenso, la manifestazione di volontà relativa alla finestra straordinaria deve essere distinta dall’eventuale adesione ordinaria al fondo. La tracciabilità del processo è essenziale, anche ai fini probatori.
Sul piano gestionale e paghe, il conferimento delle quote pregresse al fondo pensione richiede l’introduzione di specifiche voci figurative nel cedolino, idonee a distinguere il TFR del primo semestre 2026 dal TFR ordinario, senza impatti sull’imponibile fiscale e contributivo.
Se vuoi approfondire questo e gli altri aspetti del Decreto Lavoro che riguardano datori di lavoro, HR, payroll specialist e chi in azienda si occupa del personale, non perdere il webinar gratuito che i nostri esperti terranno il 17 giugno alle h. 13.15. Info e iscrizioni qui.



