La corretta gestione delle festività in busta paga rappresenta un aspetto fondamentale per ogni datore di lavoro, sia in termini di conformità normativa che di gestione efficiente delle risorse umane.
In questo articolo analizziamo in modo semplice e operativo come gestire le principali casistiche legate alle festività infrasettimanali, domenicali, e a quelle che si sovrappongono ad altri giorni festivi o di riposo, con un focus specifico sul mese di aprile 2025 che contiene diverse festività ed anche un caso particolare.
Trattamento retributivo delle festività infrasettimanali
- Ai lavoratori con paga mensile è dovuta la normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel mese.
Se durante le giornate festive viene svolta attività lavorativa, oltre alla normale retribuzione, al lavoratore spetta anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, aumentata dell’eventuale maggiorazione prevista dalla ccnl per lavoro svolto in giornata festiva (festivo o straordinario festivo).
- Ai lavoratori con il sistema di paga oraria spetta la normale retribuzione giornaliera riproporzionata per 1/6 dell’orario settimanale per tutte le festività infrasettimanali godute.
Occorre evidenziare che nel caso di adozione della settimana corta (per esempio quando l’orario di lavoro è distribuito nelle giornate dal lunedì al venerdì) il compenso spettante deve essere determinato riproporzionando la retribuzione giornaliera per 1/5 dell’orario settimanale.
Se durante le giornate festive viene svolta attività lavorativa, oltre al trattamento descritto sopra, il lavoratore ha diritto anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, integrata dell’eventuale maggiorazione prevista dal ccnl per lavoro svolto in giornata festiva (festivo o straordinario festivo).
Trattamento retributivo delle festività cadenti di domenica
La festività cadente di domenica viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, sia nel sistema di paga mensilizzato sia in quello orario.
In particolare, qualora la festività coincida con la domenica, ai lavoratori con paga mensile il datore di lavoro deve corrispondere un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile.
Ai lavoratori pagati ad ore, in caso di coincidenza della festività con la domenica, spetta invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale.
Nell’ipotesi in cui la festività coincida con un giorno di riposo diverso dalla domenica (es. sabato), al lavoratore non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva. Il sabato infatti è qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, e non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale: non dà quindi diritto ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva.
Festività di Pasqua: il trattamento economico nella contrattazione collettiva
Nel mese di aprile 2025 vi sono 3 festività: Pasqua (20 aprile) lunedì dopo Pasqua (21 aprile) e Liberazione (25 aprile).
In genere la festività di Pasqua non viene compensata attraverso un trattamento economico a favore dei lavoratori dipendenti. La relativa retribuzione è, invece, prevista per il successivo lunedì di Pasqua, che viene trattato come festività infrasettimanale.
Tuttavia, alcuni contratti collettivi prevedono uno specifico trattamento anche per la giornata di Pasqua.
I contratti collettivi possono prevedere ulteriori giornate festive oppure semifestive; in questo caso, il lavoratore è in genere chiamato a svolgere la prestazione lavorativa durante la mattinata, mentre per la seconda parte della giornata usufruirà del riposo retribuito.
Festività coincidenti con altro giorno festivo
Nelle ipotesi in cui una festività coincida con un altro giorno festivo (è il caso che si verifica a Venezia con la coincidenza del 25 Aprile con la festività del Santo Patrono, San Marco) si possono verificare, in alternativa, le seguenti conseguenze:
- pagamento di entrambe le festività.
- spostamento di una festività in altra giornata.
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