(Ministero del Lavoro, Lettera Circolare n.11885 del 14.06.2016 – INPS, Messaggio n. 2682 del 16.06.2016)

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con specifico riferimento all’applicazione della sanzione per infedele registrazione sul LUL.

In particolare, è stato ribadito che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati ed il quantum della prestazione lavorativa resa (es: meno ore rispetto a quelle effettivamente lavorate) o l’effettiva retribuzione o compensi corrisposti (es: “fuori busta”).

In relazione alla specifica tematica inerente alla non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, viene precisato che si configura la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui viene riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà effettiva e quanto registrato sul LUL e sempre a condizione che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.

Tale difformità si configura sia nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata oppure la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo (es: straordinari) con fine evidentemente elusivo oppure ancora che nel caso in cui sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai c.d. trasfertisti.

In definitiva, il regime sanzionatorio per infedele registrazione sul LUL trova applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti) che in ordine ai dati qualitativi (inerenti l’ indicazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione).

Infine, si ritiene opportuno ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 151/2015 l’ infedele registrazione sul LUL che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. €.150 a €.1.500.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da €.500 a €.3.000 euro e da 1.000 a 6.000 euro se si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi.