(D.Lgs. 8/2016 – G.U. n. 17 del 22.01.2016 – Ministero del Lavoro, Decreto 11.01.2016 – Ministero del Lavoro, Lettera Circolare n. 9099 del 03.05.2016)

A seguito dell’ entrata in vigore (06.02.2016) del decreto in tema di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria il Ministero del Lavoro ha diramato indicazioni operative in merito all’ OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; illecito ora punito con la sanzione amministrativa da €. 10.000,00 ad €. 50.000,00 se l’ importo delle ritenute previdenziali è inferiore ad €. 10.000,00.

Viceversa, se l’ importo delle ritenute previdenziali è superiore ad €. 10.000,00, continuerà a trovare applicazione la precedente sanzione (penale) della multa fino ad €. 1.032,00 e della reclusione fino a 3 anni.

In entrambi i casi, il datore di lavoro continua a non essere sanzionato nel caso in cui provveda a versare le ritenute entro 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

Con il provvedimento in esame, il Ministero del Lavoro ha individuato nell’ anno civile il periodo di riferimento temporale per l’ individuazione dell’ importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’ anno successivo, ai fini della determinazione dell’ importo omesso nell’ anno, si terrà conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’ anno precedente) sino al 16 dicembre  (relativi al mese di novembre).

Conseguentemente, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi dovranno riguardare tutti i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell’ anno contributivo (dal 16 gennaio al 16 dicembre).